ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc secondo la procedura stabilita all'articolo IX, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo I dell'Accordo. Esse non sono innovative.

B) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella

 

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o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Yemen, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti fra i due Paesi.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

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